Sicurezza sul lavoro in breve/4. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – Padovanews

2022-10-02 09:13:59 By : Mr. Carl SPO

Posted By: Redazione Web 12 Settembre 2022

Sicurezza sul lavoro in breve/4. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Il nuovo appuntamento con la nostra rubrica sulla sicurezza sul lavoro è dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Vediamo nel dettaglio cosa si intende per DPI, chi è obbligato ad averli e usarli.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Scarpe, occhiali/visiere, guanti, maschere (facciali completi, semi maschere, facciali filtranti), indumenti (tuta fitosanitari, alta visibilità, ecc.), otoprotettori (cuffie, archetti, tappi), caschi, imbragature anti caduta.

Non sono degli articoli qualsiasi ma devono essere marcati CE ed essere accompagnati da documentazione che ne attesta la conformità, le caratteristiche e come usarli (Reg. UE 2016/425).

Se volete la definizione esatta è data dall’ Art. 74 del D.Lgs. 81/08.

Sono suddivisi in tre categorie: I – II – III. Per tutte è prevista la formazione e solo per quelli di III Categoria anche l’ addestramento.

Chi è obbligato ad averli (ed ad usarli)?

In breve i lavoratori di tutte le aziende, dal lavoratore autonomo (io e basta) all’ azienda con lavoratori dipendenti od ad essi equiparati.

Nessuno è obbligatorio perché vanno scelti come tipologia e grado di protezione in base alle attività che svolge l’ azienda ed a come le svolge. Esempio: devo potare una siepe. La differenza la fa cosa uso, forbici o tagliasiepi a motore. Una volta individuati quali DPI sono necessari allora diventano obbligatori.Per le aziende che hanno l’ obbligo della Valutazione dei Rischi e quindi del relativo documento (DVR) l’ individuazione dei DPI è fatta attraverso questa valutazione.

Un aiuto nella scelta lo fornisce sempre il D.Lgs. 81/08 con l’ Allegato VIII.

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