Privacy e sicurezza negli aeroporti, a cosa siamo disposti a rinunciare?

2021-12-14 17:40:36 By : Ms. Nancy Zhang

Il fenomeno della sicurezza aeroportuale interessa una moltitudine di aspetti, che, inevitabilmente, si innestano nel panorama della privacy e creano dibattiti relativi al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Dai varchi di sicurezza, al passaggio attraverso i varchi per l'imbarco, allo sbarco e al ritiro bagagli. I passeggeri di un volo possono essere sottoposti a numerosi controlli di sicurezza, più o meno "invasivi". Come si vedrà, la questione non è affatto semplice. Le principali linee guida sulla sicurezza aeroportuale sono regolate dal National Civil Aviation Security Program (PNS). Le misure e gli obblighi del PNS hanno il compito di garantire la tutela della sicurezza, regolarità ed efficienza dell'aviazione civile italiana ed estera nel nostro Paese.

Tali controlli sono effettuati da enti esterni con propri gestori aeroportuali, autorizzati dal DM 85/99, e sempre, sotto il controllo degli organi di polizia giudiziaria. I bagagli a mano sono quegli oggetti che il passeggero può portare con sé nella cabina dell'aeromobile riponendoli, su istruzione del personale di bordo, nei vani portaoggetti sopra o sotto il sedile anteriore. In base al DM 001/36, in cabina può essere trasportato un solo bagaglio, che sia accompagnato da un cartellino portanome, purché le sue dimensioni non superino complessivamente i 115 cm. In particolare, questo deve essere idoneo al passaggio attraverso il rullo di controllo radiografico.

L'ENAC ti permette anche di portare con te altri oggetti, compresi porta documenti o pc e quant'altro. I bagagli da stiva, invece, sono articoli registrati, che vengono consegnati al vettore per il trasporto nella stiva dell'aeromobile, e non possono essere raggiunti dal passeggero durante il volo. Il fatto che tale bagaglio debba essere necessariamente pesato, etichettato e registrato sul biglietto del passeggero, può portare a considerazioni in tema di privacy. Durante i controlli di sicurezza del bagaglio a mano, gli operatori aeroportuali utilizzano metal detector, nonché apparecchiature di ispezione a raggi X e strumenti per la rilevazione di esplosivi. Il personale addetto ai controlli di sicurezza può chiedere al passeggero di aprire il proprio bagaglio per effettuare un controllo maggiore su di esso.

I controlli riguardano ovviamente il passeggero stesso. Prima di passare sotto il metal detector, all'utente verrà chiesto di rimuovere eventuali oggetti metallici che indossa (cinture, occhiali...) e di passarli sotto lo scanner. In caso di dubbi, il personale può effettuare un controllo manuale del passeggero, chiedendo anche di togliere ulteriori indumenti come le scarpe. Una regola fondamentale, in questo senso, è che gli operatori controllino i soggetti di sesso maschile e gli operatori controllino i soggetti di sesso femminile.

La tecnologia del Face Boarding accelera i tempi di attesa negli aeroporti per il riconoscimento dei passeggeri. Questo strumento ha il compito di eliminare la presenza di biglietti, carte d'identità e passaporti obsoleti. Tra i vantaggi del riconoscimento facciale, infatti, vi è quello di consentire l'immediato ammissione al volo di un passeggero, previa verifica degli altri requisiti richiesti.

Il check-in in aeroporto che include un'analisi biometrica del passeggero per analizzare il volto del passeggero porta a un dibattito complesso sul tema dell'invasione della privacy. Al momento, infatti, non esiste ancora una regolamentazione condivisa in materia.

Quando decidiamo di prendere un aereo, portiamo con noi due tipologie di dati personali: comuni e sensibili. Per intendersi, i dati personali comuni sono quelli che riguardano generalmente una persona. Ma sono dati sensibili quelli che “…rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattano dati genetici, dati biometrici destinati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o vita sessuale o orientamento sessuale della persona” (art. 4 GDPR).

Quindi, nella valigia con cui viaggiamo possiamo trovare entrambi i dati personali, da una biancheria particolare alla nostra maglietta preferita, dal Corano al balsamo per capelli. In realtà, anche la scansione facciale configura una particolare elaborazione dei dati sensibili, ovvero i dati biometrici del nostro volto.

In generale, il trattamento dei dati personali, in particolare dei dati sensibili, richiede particolari cautele e garanzie, stabilite dall'art. 9 GDPR: "...deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato".

Ma è qui che arriva il divertimento. Se il trattamento dei dati personali (anche sensibili) è necessario per soddisfare un interesse pubblico, come la sicurezza pubblica o la tutela della vita dei passeggeri, la normativa sulla privacy diventa più elastica. Gli articoli 9 e 23 del GDPR infatti dicono solo una cosa: il trattamento dei dati personali per queste finalità è possibile anche indipendentemente dal consenso degli interessati (ovvero i viaggiatori). Solo un bel cartello o una bella informazione, ben spiegata ed evidenziata nell'edificio.

Tutto ciò, però, non dà luogo a trattamenti indiscriminati e illimitati. Ci sono garanzie minime da rispettare, che la legge e il Regolamento ENAC devono fornire. In particolare: a) agli interessati-viaggiatori devono essere fornite adeguate informazioni sul trattamento (quali sono le finalità, chi sono i titolari e responsabili del trattamento, ecc.). b) deve essere effettuata un'analisi dei rischi di violazione della privacy. c) Devono essere evitati trasferimenti illeciti di dati personali a terzi non autorizzati.

Si potrebbe riassumere in poche parole quanto detto: garantire la sicurezza dei voli e degli aeroporti è estremamente necessario (soprattutto di questi tempi), ma non deve mai comportare una (illegittima) compressione del diritto alla privacy. I due interessi (costituzionalmente garantiti) devono essere conciliati (come dimostrano le diverse informative di trattamento contenute nei Regolamenti dei singoli aeroporti).

In conclusione, non esiste un unico diritto alla privacy (o non esiste affatto). Negli aeroporti, come altrove. Piuttosto, la protezione dei dati personali è elastica. Ci vogliono molte forme per adattarsi ad ogni circostanza, ad ogni rischio per i diritti e le libertà personali, ad ogni prevalente interesse generale. Ma non può mai essere messo completamente da parte.

A cura di Ermanno Salerno e Valentino Gardi

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